COMUNICAZIONE ENTRO IL 31 OTTOBRE PER LE VENDITE ON LINE

 

Per le vendite mediante piattaforme digitali (marketplace)

 

Il D.L. 34/2019 (conv. L. 58/2019) ha previsto che i soggetti che “facilitano” le vendite a distanza di beni, attraverso il mercato virtuale o e-commerce, mediante l’utilizzo di una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, sono tenuti a comunicare alcune informazioni riguardanti le transazioni compiute on line.

 

Il soggetto chiamato a tale nuovo adempimento non è il cedente che esegue la cessione del bene, bensì il soggetto che gestisce la piattaforma che permette di concludere le compravendite di beni.

 

Soggetti obbligati alla comunicazione

In ordine ai presupposti soggettivi e oggettivi, fissati dal D.L. 34/2019, stabilisce che:

- per “interfaccia elettronica”, utilizzata per facilitare le vendite a distanza, s’intendono mercati virtuali (marketplace), piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi, residenti o non residenti nel territorio dello Stato;

- non si considera che l’operatore faciliti la vendita quando lo stesso effettui unicamente il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni, la catalogazione o la pubblicità di beni, il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.

Le disposizioni in esame e, quindi, i connessi adempimenti non interessano gli operatori che provvedono a gestire direttamente il commercio elettronico dei propri prodotti / beni.

 

Oggetto e contenuto della comunicazione

Oggetto di comunicazione non sono tutte le operazioni concluse per il tramite delle richiamate strutture virtuali, bensì solo quelle riguardanti le cessioni di beni spediti / trasportati direttamente / indirettamente dal fornitore a partire da:

- uno Stato UE diverso da quello di arrivo della spedizione / trasporto a destinazione dell’acquirente (vendite a distanza intraUE di beni);

- uno Stato extraUE a destinazione dell’acquirente (vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE).

In particolare, per ciascun fornitore devono essere comunicati i seguenti dati:

- denominazione / dati anagrafici completi, residenza / domicilio, codice identificativo fiscale ove esistente, indirizzo di posta elettronica;

- numero totale delle unità vendute in Italia;

- a scelta, per le unità vendute in Italia, ammontare totale dei prezzi di vendita o prezzo medio di vendita.

 

Scadenze

La prima comunicazione, la cui scadenza è fissata per il 31 ottobre 2019, riguarda:

·        le vendite a distanza di qualsiasi bene, concluse attraverso le piattaforme on line, nel periodo intercorrente tra il 1° maggio e il 30 settembre 2019;

·        le vendite a distanza, concluse attraverso le piattaforme on line, di prodotti elettronici, quali i telefoni cellulari, le console da gioco, i tablet pc e laptop, effettuate nell’intervallo temporale compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019.

A regime la comunicazione avrà cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre di riferimento. Sempre l’articolo 13, D.L. 34/2019 prevede un ulteriore adempimento per i soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, i quali saranno obbligati a identificarsi direttamente o tramite un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, al fine di comunicare all’Agenzia delle Entrate, ogni 3 mesi, al pari dei soggetti nazionali, per ciascun fornitore dei beni venduti tramite piattaforme e/o portali.

La comunicazione potrà avvenire tramite degli intermediari abilitati o attraverso i servizi telematici entratel o fisconline dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

04/10/2019

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.